Ebinvip: contributo di non autosufficienza 2025

Pubblicato il regolamento per l’accesso al contributo destinato ai lavoratori assunti con il CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza

L’Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza Privata ha disposto il regolamento inerente il contributo offerto per l’assistenza prestata in favore dei dipendenti assunti con il CCNL di settore, per:
–  l’assistenza prestata in favore di un parente entro il secondo grado o del coniuge o parte di un’unione civile ai sensi dell’art.1, comma 20, L.76/2016 o convivente di fatto ai sensi dell’art.1, co. 36, della medesima legge, con disabilità in situazione di gravità, legge n. 104/1992, art. 3 comma 3, anche ricoverata a tempo pieno ovvero con invalidità riconosciuta al 100%;
– per coloro che si trovino in condizione di disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. n.104/1992 ovvero con invalidità riconosciuta al 100%.
Il contributo può essere richiesto per un solo parente portatore di handicap in stato di gravità eccezion fatta per i figli. In caso di minori, il contributo viene riconosciuto soltanto in presenza di handicap in stato gravità ex L. n. 104/1992, art. 3 comma 3 o di indennità di accompagnamento.
L’Ente darà riscontro alle domande entro 90 giorni dalla data di presentazione delle stesse. 
Il contributo economico è pari a 300,00 euro e potrà essere erogato in favore del richiedente una sola volta nel corso dell’anno di riferimento. Tale somma sarà elevata fino a 500,00 euro qualora l’assistenza venga prestata in favore del figlio minore con disabilità in situazione di gravità ex lege n.104/1992, art. 3 comma 3, o indennità di accompagnamento.
Le richieste saranno inviate solo tramite il sito dell’Ente, nella sezione “Attività sociali” > “Contributo di NON autosufficienza 2025” > “Accedi alla compilazione on line”, e tramite posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Il termine ultimo per inviare le richieste del contributo è il 15 novembre 2025.

Elba Lombardia: domande per contributo formazione RLS entro il 30 aprile

Il contributo, concesso nella misura del 50% del costo sostenuto dall’impresa per la formazione del dipendente, non potrà superare l’importo di 260,00 euro

L’Elba, Ente Bilaterale Lombardia dell’Artigianato, ha stabilito l’erogazione di contributi alle imprese che nel 2024 abbiano effettuato la formazione obbligatoria dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLSA) tramite le Associazioni di categoria e/o Enti di formazione di diretta emanazione delle stesse. 
Il contributo, concesso nella misura del 50% del costo sostenuto dall’impresa per la formazione del dipendente, non potrà superare l’importo di 260,00 euro. Ai fini della regolarità contributiva è necessario che prima dell’avvio della procedura, pena la non ammissibilità della richiesta, accertarsi che l’impresa sia in regola con i versamenti, a partire dal 1° gennaio 2022 (se dovuto), fino ai 2 mesi precedenti la presentazione della richiesta.
La domanda, per formazione ultimata dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2025. Le pratiche dovranno essere presentate dalle imprese presso gli sportelli accreditati di CONFARTIGIANATO, CNA, CLAAI o CASARTIGIANI. La documentazione, da allegare al modulo di richiesta, è la seguente:
– copia della fattura riferita al corso sostenuto;
– copia dell’attestato di partecipazione rilasciato al termine del corso o dichiarazione rilasciata dall’Associazione/Ente di Formazione contenente il nominativo del partecipante e il periodo di durata del corso;
– copia del cedolino paga del lavoratore del mese di partecipazione al corso;
– copia documento di identità del titolare/legale rappresentante;
– informativa sul trattamento dei dati personali firmata;
– scheda di richiesta contributo compilata in ogni sua parte e firmata.
L’Ente precisa che in mancanza di uno o più documenti richiesti la domanda non potrà essere presa in carico dallo sportello.

Nuove risorse per il Bonus psicologo

Dal 15 aprile 2025 si provvederà a scorrere le graduatorie con l’individuazione dei nuovi beneficiari (INPS, messaggio 5 marzo 2025, n. 811).

L’INPS ha comunicato che con il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 17 dicembre 2024 sono state assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ulteriori risorse per il cosiddetto Bonus psicologo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 22-bis del D.L. n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 191/2023, come ripartite nella Tabella 1 allegata al medesimo D.I.

Pertanto, a decorrere dal 15 aprile 2025, si provvederà allo scorrimento delle graduatorie in essere e all’individuazione degli ulteriori beneficiari, nel rispetto dell’ordine stabilito dalla graduatoria per ciascuna regione e provincia autonoma, per l’importo complessivo risultante sia dalle risorse di nuova attribuzione, sia dalle risorse non utilizzate alla scadenza del 7 aprile 2025.

L’Istituto mediante un successivo messaggio darà informazione in merito alla definizione della graduatoria dei soggetti beneficiari e sulle modalità operative per la fruizione del contributo in argomento.

CIPL Edilizia Industria Avellino: siglato l’accordo per la determinazione dell’EVR

Per l’anno 2025 I’importo dell’EVR nel territorio di Avellino e provincia è pari al 100%

Il 24 febbraio 2025 Ance Avellino e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil di Avellino si sono incontrate per effettuare la verifica dei quattro indicatori stabiliti nel contratto integrativo provinciale e per determinare a livello provinciale I’elemento variabile della retribuzione erogabile per I’anno 2025, con riferimento alle sole ore
ordinarie effettive di lavoro prestate, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del CCNL Edile Industria del 1° luglio 2014 e dell’art. 11 del CIPL sottoscritto in data 16 maggio 2022.
Sulla base dei dati acquisiti presso la Cassa Edile della provincia di Avellino la verifica degli indicatori è stata effettuata raffrontando il triennio 2024 -2023-2022 sul triennio 2023-2022-2021. Per l’anno 2025 I’importo dell’EVR nel territorio di Avellino e provincia è pari al 100% della misura massima fissata dall’art. 11 del CIPL sottoscritto in data 16 maggio 2022 ed è quindi pari al 4% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014. 

Impiegati
  

CATEGORIA IMPIEGATI PAGA BASE AL 1° LUGLIO 2014 % EVR

EROGABILE

EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 4% determinata a seguito della verifica dei parametri
7° LIV € 1.630,71 4% 65,23
6° LIV € 1.467,63 4% 58,71
5° LIV € 1.223,02 4% 48,92
4° LIV € 1.141,51 4% 45,66
3° LIV € 1.059,96 4% 42,40
2° LIV € 953,97 4% 38,16
1° LIV € 815,36 4% 32,61

Operai

CATEGORIA

OPERAI

PAGA BASE AL 1° LUGLIO 2014 % EVR EROGABILE EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 4% determinata a seguito della verifica dei parametri
4° LIVELLO € 6,600 4% 0,264
OPERAI SPECIAL. € 6,130 4% 0,245
OPERAI QUALIF. € 5,510 4% 0,220
OPERAI COMUNI € 4,710 4% 0,188

 

CIRL Moda Artigianato Veneto: siglato il verbale di accordo di proroga

Viene prorogato al 28 febbraio 2026 il contratto per i dipendenti del settore

Il 19 febbraio 2025 le Parti sociali Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno firmato il verbale di accordo di proroga del contratto di settore in scadenza. Tale proroga cesserà di produrre effetti dal momento del rinnovo del CCRL.
Difatti, si intendono prorogati gli effetti del CCRL 14 dicembre 2016 e del protocollo aggiuntivo firmato il 9 ottobre 2017 e successive proroghe. 
Viene altresì prorogata la quota di 2,50 euro di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell’artigianato in favore dei dipendenti. Tale somma viene versata dal datore di lavoro in una unica soluzione, in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo. 
Si specifica che i datori di lavoro che hanno già assolto al versamento della quota annua per il 2025, con riferimento ai dipendenti assunti dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025, non sono tenuti a ripetere il versamento nel B01 di marzo. 
Con l’accordo in oggetto, si intende prorogata anche l’erogazione dell’ERT negli importi e nelle modalità previste dal CCRL. 

Agenzia delle entrate, soppresso codice identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore”

Con una nuova risoluzione l’Agenzia delle entrate annuncia la soppressione del codice identificativo “10”, che non sarà più utilizzabile nel contesto delle comunicazioni e dei versamenti relativi alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito (Agenzia delle entrate, risoluzione 7 marzo 2025, n. 18/E).

La risoluzione n. 58/E/2022 ha fornito istruzioni per il versamento, tramite modello F24 ELIDE, della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito in relazione alle detrazioni spettanti per lavori edilizi, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

In particolare, nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” doveva essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito, unitamente al codice “10” (denominato “cessionario/fornitore”) da riportare nel campo “codice identificativo”. 

 

Tuttavia, l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 ha introdotto una modifica significativa, stabilendo che le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate riguardo all’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 non si applicano più. Questo include anche le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni per spese sostenute negli anni precedenti. 

 

Di conseguenza, la risoluzione annuncia la soppressione del codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”, che non sarà più utilizzabile nel contesto delle comunicazioni e dei versamenti relativi alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Incentivo al posticipo del pensionamento 2025: implementato il sistema di gestione delle domande

Illustrate le modalità di richiesta del beneficio modificato dalla legge di bilancio 2025 (INPS, messaggio 5 marzo 2025, n. 799).

L’INPS ha comunicato di aver implementato il proprio sistema di gestione delle domande di pensione per consentire la presentazione della domanda di incentivo al posticipo del pensionamento previsto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 286, Legge n. 197/2022), come modificato dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).

L’istanza in argomento è individuata dal seguente prodotto:

Verifica del requisito per l’accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento”;

Gruppo: Certificazione;

Prodotto: Verifica delle condizioni di accesso;

Tipo: Incentivo al posticipo del pensionamento.

L’istanza può essere presentata:
– direttamente dal sito istituzionale dell’INPS, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all’area tematica” > “Certificati”;
– utilizzando i servizi telematici offerti dagli istituti di patronato;
– contattando il Contact Center Multicanale.

CCNL Vigilanza Privata: nuovo confronto al Ministero

I sindacati chiedono maggiori investimenti per ridurre il numero di crimini registrati negli ultimi mesi

Si è svolto nei giorni scorsi un nuovo incontro al Ministero dell’Interno con i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs sui problemi strutturali del comparto della vigilanza privata e dei servizi fiduciari, dal tema degli assalti ai portavalori alle maggiori garanzie di sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori del settore.
A tal proposito, vengono richiesti maggiori investimenti per prevenire il numero di eventi criminosi registrati negli ultimi mesi, oltre alla revisione del DM 269/2010 con l’obiettivo di rafforzare le misure di sicurezza per le guardie giurate e l’introduzione di una soglia minima di tre unità per gli equipaggi del trasporto valori e di almeno due addetti nei servizi notturni
I sindacati hanno ,inoltre, chiesto di riattivare il tavolo congiunto con le associazioni datoriali, mentre il Ministero conferma la volontà  di mantenere attivo un tavolo permanente, per monitorare e rafforzare le misure di protezione per le lavoratrici e i lavoratori.

Cessione del credito per prestazioni di lavoro autonomo: il trattamento fiscale

L’Agenzia delle entrate si sofferma a fornire chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare alle somme erogate dal debitore in favore del cessionario (Agenzia delle entrate, risposta 7 marzo 2025, n. 68).

La richiesta di chiarimenti parte da una società in concordato preventivo che ha effettuato il riparto dei creditori privilegiati ai sensi dell’articolo 2751 bis, n. 2, del codice civile. La Società ha comunicato di aver ceduto alcuni crediti a favore del cessionario. Questi crediti erano inizialmente classificati come privilegiati e i creditori avevano emesso fatture con IVA e ritenuta d’acconto, nonostante non avessero ancora ricevuto il pagamento.

La questione centrale riguarda l’obbligo di effettuare ulteriori ritenute d’acconto sul pagamento da erogare al cessionario. Quest’ultimo ha dichiarato di aver già versato la ritenuta d’acconto in favore del cedente, secondo le normative fiscali vigenti, per l’importo effettivamente pagato.

Pertanto, l’Istante si interroga se il pagamento da effettuare al cessionario debba essere integrale, comprensivo dell’intero credito maggiorato di IVA, oppure se debba operare come sostituto d’imposta, applicando la ritenuta ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973.

Inoltre, l’Istante richiede chiarimenti su chi debba essere considerato il soggetto beneficiario del versamento erariale, se il professionista originario o il Cessionario del credito.

 

L’Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, che l’articolo 53, comma 1, del TUIR definisce i redditi di lavoro autonomo come quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, includendo anche le attività esercitate in forma associata. Questa definizione è fondamentale per comprendere l’ambito di applicazione delle normative fiscali relative ai professionisti.

 

L’articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce l’obbligo di applicare una ritenuta del 20% sui compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo, anche se non esercitate abitualmente. La circolare del Ministero delle finanze del 1994 chiarisce che questa ritenuta si applica anche alle remunerazioni per prestazioni professionali rese a favore di un committente non esecutore del pagamento, ampliando così il concetto di sostituto d’imposta a chiunque effettui pagamenti per tali prestazioni.

 

Inoltre, l’articolo 6, comma 2, del TUIR stabilisce che i proventi ottenuti in sostituzione di redditi, come nel caso della cessione di crediti, sono considerati redditi della stessa categoria.

 

Pertanto, nel caso specifico, la somma corrisposta dalla Società cessionaria al professionista cedente deve essere qualificata come reddito di lavoro autonomo, in quanto rappresenta un provento derivante dalla cessione del credito. Di conseguenza, la Società cessionaria deve operare la ritenuta a titolo d’acconto al momento del pagamento al professionista cedente.

Le somme che l’Istante è tenuto a corrispondere in favore della Società cessionaria vanno inquadrate nell’ambito dell’attività d’impresa svolta da quest’ultima e non devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo d’acconto prevista dall’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973, per i redditi di lavoro autonomo

Infine, l’Agenzia chiarisce che la procedura concordataria dovrà garantire il pagamento dell’importo dovuto al Cessionario in base al piano di riparto, in virtù della cessione della posizione creditoria da parte dei professionisti.

Lavori faticosi e pesanti: le indicazioni per la domanda

Le istanze devono essere presentate entro il 1° maggio 2025 per chi matura i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 (INPS, messaggio 5 marzo 2025, n. 801).

L’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2025, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2026. Peraltro, già con il messaggio n. 812/2024 l’Istituto aveva introdotto indicazioni per i lavoratori che desiderano richiedere il riconoscimento dello svolgimento di questa tipologia di lavori.

In particolare, con il messaggio in commento, viene comunicato che le domande devono essere presentate entro il 1° maggio 2025 per coloro che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026

L’opportunità è rivolta non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche a quelli del settore privato che hanno accumulato contributi in gestioni speciali per lavoratori autonomi. È fondamentale che la documentazione necessaria venga presentata telematicamente, utilizzando il modulo AP45 e includendo la documentazione specificata nel decreto del Ministro del lavoro.

I requisiti per accedere al trattamento pensionistico variano a seconda della categoria di lavoratori. Ad esempio, i lavoratori dipendenti devono avere almeno 35 anni di anzianità contributiva e un’età minima di 61 anni e 7 mesi, mentre i lavoratori autonomi devono avere un’età minima di 62 anni e 7 mesi.

Per poter beneficiare del riconoscimento dei lavori faticosi e pesanti, l’INPS rammenta che la presentazione della domanda oltre il termine stabilito comporterà un differimento della decorrenza della pensione; è consigliabile, quindi, rispettare la scadenza, per non subire ritardi nei pagamenti.

Il messaggio in argomento include, infine, ulteriori dettagli riguardanti la documentazione necessaria e le indicazioni specifiche sui requisiti e sulla procedura da seguire.