Fondo Fopen: aggiornato il Documento sulle Anticipazioni

Aggiornato e modificato il documento della fruizione delle prestazioni di anticipazione

Con il Comunicato n. 6-2023, il Fondo Fopen, Fondo Pensione Complementare per i dipendenti del Gruppo Enel, informa gli iscritti sugli aggiornamenti e le modifiche al Documento sulle anticipazioni relative alla posizione previdenziale maturata.
Al fine di consentire un più agevole esercizio delle prerogative in oggetto e nel pieno rispetto del principio della trasparenza nella gestione del rapporto associativo, il Consiglio di Amministrazione del Fopen ha difatti deliberato l’aggiornamento del “Documento sulle Anticipazioni”.
Tra le disposizioni oggetto di modifica, si segnalano a titolo esemplificativo i nuovi termini per le richieste per estinzione mutuo e ristrutturazione prima casa, nonché l’estensione al notaio rogante della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione.
La richiesta di anticipazione sulla posizione previdenziale maturata può esser demandata da coloro che aderiscono a Fopen solamente per:
1) Spese sanitarie per gravissime situazioni. Relativamente a tali spese, l’aderente, ai fini della tutela della propria posizione previdenziale e, nei limiti complessivi dell’importo delle stesse, può ricorrere preliminarmente al contributo spettante da parte di Organismi, Associazioni, Fondi sanitari presso cui risulti iscritto;
2) Acquisto della prima casa di abitazione, ad esclusione delle singole pertinenze;
3) Ristrutturazione della prima casa di abitazione ad esclusione della ristrutturazione delle singole pertinenze;
4) Ulteriori esigenze dell’aderente.
Le anticipazioni possono essere richieste in cifra o in percentuale e si intendono al lordo delle ritenute fiscali di legge.  
Il reintegro può essere effettuato con modalità una tantum, anche mediante delle contribuzioni eccedenti il piano annuo di deducibilità.
L’iscritto che intende effettuare i versamenti una tantum al Fondo Fopen, esclusivamente tramite bonifico bancario, deve far pervenire la relativa comunicazione compilando l’apposito modulo.
L’investimento delle somme avviene il primo giorno utile di valorizzazione del patrimonio.
Le erogazioni realizzate a titolo di reintegro delle somme sono deducibili dal reddito complessivo dell’iscritto.
Su quelle eccedenti il suddetto limite, viene riconosciuto all’aderente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento dell’utilizzo dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto e per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale ed abbia provveduto al trasferimento al Fondo Fopen.
Si comunica altresì, che le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere complessivamente il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del Tfr.
Da ultimo, si comunica che, per tutte le richieste di anticipazione è necessario allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

Fondo Nuove Competenze seconda edizione, le nuove FAQ

L’ANPAL chiarisce le modalità operative per redigere l’attestazione delle competenze nelle nuove FAQ pubblicate sul proprio sito (ANPAL, comunicato 5 ottobre 2023).

In riferimento al comunicato n. 11790/2023 con il quale erano state fornite istruzioni operative per la redazione dell’attestazione delle competenze, l’ANPAL risponde ad alcuni quesiti sull’argomento specificando diversi aspetti. 

 

Riguardo alla possibilità di produrre un’unica attestazione delle competenze nel caso di partecipazione del lavoratore a un percorso di formazione composito (ad esempio composto da più moduli o più corsi), viene precisato che è possibile ricorrere a un unico documento certificante le competenze purché siano rispettate le seguenti condizioni: 

 

– si tratti di competenze attestabili in un documento con la stessa valenza, ossia si tratti univocamente di una attestazione di trasparenza, o di un documento di validazione o di certificazione;

– la dichiarazione delle specifiche competenze sia riconducibile a corsi ben identificabili.

 

In ipotesi di presentazione dell’istanza NON tramite un Fondo interprofessionale di percorsi formativi con esiti NON referenziabili alle ADA dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni, occorre identificare comunque delle competenze necessarie alla realizzazione delle attività di lavoro oggetto di formazione. Tali competenze, laddove possibile descritte in termini di conoscenze e abilità, vanno messe in trasparenza o attraverso un attestato di trasparenza (di parte prima) o, laddove si prevedano test o prove finali con la presenza di esperti del settore (anche gli stessi docenti della formazione), possono essere validate. Nella voce “processo dell’Atlante” occorrerà descrivere, in forma sintetica, e comprensibile il processo lavorativo in cui sono inserite le competenze formate, indipendentemente che siano o meno già referenziate in Atlante. Per la descrizione delle competenze, laddove le abilità e/o le conoscenze non siano presenti nei quadri di classificazione indicati nell’Avviso, possono essere omesse.

 

Nelle attestazioni dei Percorsi formativi con esiti non referenziabili alle ADA dell’Atlante del Lavoro si richiede di inserire il settore economico professionale (ATECO) riportato nella visura del registro delle imprese. Qualora fossero presenti più codici, l’ANPAL precisa che si deve inserire il codice di attività più affine al tema su cui è stata svolta la formazione.

 

Vengono fornite ulteriori indicazioni anche in riferimento alla firma che deve essere apposta dal lavoratore e al numero di ore che devono essere correttamente riportate in “evidenze”, che sono quelle effettivamente frequentate dal discente.

 

Dati delle spese per acquisto abbonamenti trasporto pubblico locale in precompilata

Sono state definite le modalità tecniche di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ed è stato disciplinato l’esercizio dell’opposizione all’inserimento di tali dati nella dichiarazione precompilata (Agenzia delle entrate, provvedimento 4 ottobre 2023, n. 354629).

L’articolo 1 del Decreto del MEF del 29 marzo 2023 ha previsto che gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico comunicano all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa con riferimento agli anni 2023 e 2024 e in via obbligatoria a partire dal periodo d’imposta 2025, le informazioni riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale eseguite nell’anno precedente da persone fisiche, tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti abbonati e dei soggetti che hanno sostenuto le spese, al netto di eventuali rimborsi relativi allo stesso anno di sostenimento.

L’indicazione del codice fiscale del soggetto pagatore è facoltativa con riferimento alle spese sostenute nel 2023 e diviene obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2024.

 

Il medesimo articolo 1 del Decreto MEF, inoltre, ha previsto che i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, comunicano l’importo dei rimborsi, disposti nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell’anno a cui si riferisce la spesa rimborsata.

Tale rimborso erogato nell’anno d’imposta precedente non va comunicato se l’importo della spesa è stata comunicata al netto dello stesso.

 

L’Agenzia delle entrate ha puntualizzato che:

– sono escluse dalla comunicazione le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari;

– la trasmissione delle informazioni deve avvenire utilizzando il servizio telematico dell’Agenzia delle entrate;

– la comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese deve avvenire entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della Legge n. 413/1991;

– gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento;

– la trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline.

 

L’opposizione all’utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata può essere comunicata all’Agenzia delle entrate dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa fino al termine previsto per la trasmissione telematica dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale all’Agenzia delle entrate. Con riferimento, invece, alle spese sostenute a partire dall’anno 2024, l’esercizio dell’opposizione può essere effettuato anche comunicando l’opposizione
direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento del sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta.

Allevatori, siglato il primo contratto regionale in Calabria

Premio per obiettivi, formazione e previdenza complementare tra le principali novità

È stato siglato nei giorni scorsi, nella sede dell’Ara (Associazione Regionale Allevatori) Calabria, tra le Federazioni sindacali regionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e l’associazione datoriale Ara Calabria, il primo contratto regionale per organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici, valido per il triennio 2023-2025.
Tra i punti principali del contratto regionale si evidenzia il premio per obiettivi, la valorizzazione della formazione, per perfezionare competenze e servizi, le attività di informazione sui temi della sicurezza sul lavoro e della previdenza complementare, nonchè il riconoscimento di ticket restaurant per il personale dipendente che effettua rientro pomeridiano.
Le Parti Sociali hanno rappresentato che l’accordo siglato costituisce un primo e importante passo a sostegno della contrattazione regionale nel sistema allevatoriale calabrese, che mette al centro il valore del confronto e della partecipazione, a favore del lavoro e delle professionalità. Un contratto fortemente voluto, frutto di un costante e costruttivo confronto tra le Parti, in un settore fondamentale in Calabria, in quanto fornisce e garantisce servizi al comparto zootecnico regionale, sicurezza alimentare e qualità delle produzioni.
In generale l’avvio della contrattazione di secondo livello potrebbe incrementare la qualità dei servizi tecnici e di assistenza alle aziende del sistema allevatoriale calabrese, nonchè consentire maggiori tutele per i lavoratori, con positive ricadute sulle produzioni alimentari. 

Nuclei familiari con RDC e invalidità 45-66%: sussiste il diritto alla valutazione

Questi soggetti potrebbero proseguire nella fruizione del beneficio fino al 31 dicembre 2023, indipendentemente dall’attivazione di misure di politica attiva (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 29 settembre 2023, n. 13254).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha diffuso una nota in via interpretativa, condivisa dall’Ufficio legislativo e sentita la Direzione generale per le politiche attive e l’ANPAL, nella quale si ritiene sussista in favore dei nuclei con grado di invalidità compreso tra il 45 e il 66% il diritto alla valutazione da parte dei servizi sociali, ai fini della eventuale prosecuzione della fruizione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, indipendentemente dall’attivazione di misure di politica attiva.

Pertanto, il Ministero segnala agli operatori dei servizi sociali la presenza sulla Piattaforma GePI dei nuclei beneficiari RDC, con stato beneficio sospeso, al cui interno sono presenti componenti con grado di invalidità compreso tra il 45 e il 66%.

In proposito, il dicastero specifica, che anche tali nuclei sono inseriti all’interno della piattaforma GePI con carattere prioritario e i servizi sociali entro e non oltre il 31 ottobre 2023, dovranno finalizzare l’analisi preliminare con esito diverso da A affinché la comunicazione di avvenuta presa in carico possa essere trasmessa all’INPS tramite la piattaforma GePI.

 

Cassa Edile Pavia: erogati assegni e borse di studio 2023

Corrisposti assegni di studio e borse di studio ai figli dei lavoratori edili studenti e ai lavoratori studenti

Assegni di studio
La Cassa Edile della Provincia di Pavia, versa in favore dei figli dei lavoratori edili studenti ed ai lavoratori edili studenti, dei contributi a titolo di Assegno di studio in una soluzione unica all’inizio dell’anno scolastico ed entro il 31 dicembre con riferimento agli iscritti all’anno scolastico in corso.
Tale assegno viene destinato ai frequentanti dei tre gradi di scuole pubbliche, o legalmente riconosciute, o paritari, ovverosia:
– medie inferiori;
– medie superiori;
– università.
Al personale di settore ed ai figli i quali frequentino corsi regionali o professionali, viene corrisposto un contributo pari al 50% di quello riconosciuto per l’assegno di studio concernente la frequenza degli istituti pubblici legalmente riconosciuti o paritari.
L’importo viene determinato dal Comitato di Gestione con cadenza annuale.
Al fine della richiesta dell’erogazione di tale assegno occorre compilare la domanda su un apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, correlata di:
– certificazione d’iscrizione all’anno scolastico in corso;
– codice fiscale;
– autocertificazione stato di famiglia.
ed inviarla entro il prossimo 31 ottobre.
Borse di studio
La Cassa Edile eroga ai figli dei lavoratori edili studenti Borse di studio in un’unica soluzione all’inizio dell’anno scolastico ed entro sempre il prossimo 31 dicembre.
Queste vengono assegnate secondo i risultati scolastici conseguiti nell’anno precedente agli studenti delle scuole medie superiori ed agli universitari.
L’importo della Borsa di studio viene fissato dal Comitato di Gestione.
I requisiti richiesti per fruirne sono i seguenti:
– aver conseguito la promozione con una media non inferiore al 7,5 per lo studente delle scuole medie superiori;
– per il calcolo della media vengono esclusi i voti riguardanti la condotta, la religione e l’educazione fisica;
– aver superato almeno i 2/3 degli esami indicati nel piano di studio con una media non inferiore ai 24/30 per gli studenti universitari e al momento di presentazione della domanda.
La documentazione occorrente per la compilazione della domanda, presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2023, è la seguente:
– apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile;
– certificazione d’iscrizione all’anno nuovo;
– codice fiscale;
– autocertificazione stato di famiglia;
– certificato degli esami sostenuti con voti per gli universitari;
– copia della pagella dell’anno precedente per gli studenti della scuola media superiore.

CCNL Poste: incontro sul tema delle trasferte

Previsti aumenti sul rimborso del carburante e sul vitto a pranzo oltre all’introduzione dell’anticipo di cassa

Il 28 settembre si è tenuto tra i sindacati e Poste Italiane un incontro in merito alla tematica trasferte, a seguito delle nuove disposizioni aziendali emanate in materia.
Durante l’incontro sono stati condivisi alcuni miglioramenti di seguito riportati e applicabili a partire dal 1°novembre:
– il rimborso carburante viene innalzato a 0,40 centesimi a Km percorso per auto a benzina, diesel, ibride, gpl e metano;
– il rimborso vitto a pranzo viene aumentato a 20,00 euro;

– prevista la possibilità di chiedere l’anticipo di cassa, in caso di trasferte numerose e troppo onerose;
– viene ripristinata la modalità di calcolo del rimborso, che prevede come luogo di partenza l’ubicazione più vicina tra sede di lavoro e indirizzo di abituale dimora rispetto al luogo di trasferta;
– in caso di interruzione della viabilità è stata prevista la possibilità di segnalare percorsi alternativi rispetto a quelli evidenziati dal sistema, con la conseguente rimodulazione del rimborso.
Le parti hanno, inoltre, stabilito che la tematica delle trasferte sarà oggetto di discussione in fase contrattuale. 

Composizione negoziata della crisi: debito IVA non iscritto a ruolo rateizzato in 120 rate variabili

Relativamente alla composizione negoziata della crisi, l’Agenzia delle entrate ha affermato la possibilità di richiedere la dilazione del debito fiscale da ristrutturare, non iscritto a ruolo, sulla base di un piano di rateizzazione decennale che preveda rate variabili proporzionate ai flussi derivanti dal proseguo dell’attività aziendale e distribuibili al creditore erariale (Agenzia delle entrate, risposta 2 ottobre 2023, n. 443).

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate arrivano in risposta a un interpello di una società che intende avvalersi della misura premiale contemplata dall’articolo 25-bis, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, così come ”rafforzata” dall’articolo 38, comma 1, del D.L. n. 13/2023, il quale consente di rateizzare il pagamento di tributi non ancora iscritti a ruolo.

 

Innanzitutto, l’Agenzia fa riferimento all’articolo 25, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che contempla una misura premiale volta a incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata della crisi. Tale norma stabilisce che, in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), e dell’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), l’Agenzia delle entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori, rimandando alle disposizioni dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

 

Il suddetto articolo 19 a sua volta prevede che l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La norma, inoltre, dispone che il debitore possa chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno e che le rate possano essere aumentate fino a 120 mensili.

 

Con riferimento alla suddetta misura premiale contemplata nell’ipotesi di accesso alla composizione negoziata della crisi, l’articolo 38, comma 1, del D.L. n. 13/2023 ha previsto che l’Agenzia delle entrate possa concedere un piano di rateazione fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata nell’istanza depositata e sottoscritta dall’esperto.

 

La situazione di difficoltà non viene ancorata alla congiuntura economica, come prevede l’analoga disposizione contenuta nell’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, perché la suddetta agevolazione, che serve al buon esito delle trattative, deve poter ricomprendere ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell’interesse del salvataggio dell’impresa.

Possono, dunque, essere applicate alla misura premiale le condizioni disciplinate dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 solo in quanto compatibili e in assenza di diversa previsione ad hoc.

 

Pertanto, non essendo stata disciplinata espressamente la tipologia di rate da versare (costanti o variabili), l’Agenzia delle entrate afferma la possibilità di richiedere la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

L’ufficio creditore determinerà, poi, l’importo delle rate e valuterà l’eventuale parametro di riferimento (nel caso prospettato, i flussi derivanti dal prosieguo dell’attività).

Ebiter Bologna: istituito un fondo per le aziende colpite dall’alluvione

Possono accedere ai sussidi i lavoratori e le aziende iscritte all’Ente. Il fondo ha una copertura di 900.000 euro

L’Ente Bilaterale del Terziario di Bologna ha disposto l’erogazione di sussidi economici per i lavoratori e le aziende situate nell’area metropolitana di Bologna, vittime dell’alluvione che ha colpito la zona nel maggio scorso. Il fondo è di 900.000 euro ed è destinato per 2/3 come contributo per danni subiti e per l’integrazione del reddito dei lavoratori; mentre, per 1/3 come contributo per danni subiti dalle aziende. A beneficiare del sostegno sono i lavoratori che aderiscono ad Ebiterbo ed hanno un contratto a tempo indeterminato o determinato precedente alla data del 17 maggio 2023. Il contributo massimo è di 2.000 euro per le spese affrontate per il ripristino della residenza (massimo 1.500 euro), delle pertinenze (massimo 500,00 euro), dei mobili ed elettrodomestici e per la riparazione o sostituzione di veicoli danneggiati dagli eventi alluvionali. L’Ente ha previsto anche un contributo di solidarietà per quei lavoratori dipendenti che hanno subito una perdita di reddito a causa della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro superiore al 40% mediante un contributo che integra fino al 100% della retribuzione persa, per un massimo di 30 giorni nel periodo che va dal 17 maggio 2023 al 16 luglio 2023. Possono beneficiare delle prestazioni le aziende che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio che aderiscono ad Ebiterbo da almeno 3 anni o, se successiva, dalla data di costituzione. Il contributo al quale si può accedere è di massimo 5.000 euro che va a coprire i danni atmosferici e i costi affrontati per perizie di agibilità, messa in sicurezza dei locali, ripristino o sostituzione di attrezzature e beni mobili danneggiati, riparazione di locali o veicoli aziendali e altre spese affrontate, purché documentate. Le domande possono essere inviate all’Ente tramite posta elettronica, web, mediante le OO.SS. o direttamente agli uffici di Ebiterbo.

CCNL Residenze Sanitarie Assistenziali Aiop: siglato accordo ponte

Al fine di addivenire ad un contratto unico di settore le Parti Sociali hanno siglato un accordo per adeguare le retribuzioni alla media dei CCNL di settore

È stato firmato nella giornata del 3 ottobre 2023 l’accordo ponte per il superamento del contratto collettivo nazionale di lavoro Aiop Rsa, che coinvolge il personale dipendente delle Rsa e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali associate Aiop. Quest’ultima in data 22 marzo 2012 aveva sottoscritto il CCNL applicabile a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da Residenze sanitarie assistenziali o altre strutture residenziali o socio-assistenziali, integrato poi dagli accordi 11 giugno 2012 e 22 ottobre 2013.
L’accordo siglato nei giorni scorsi, con validità dal 1° ottobre 2023 al 30 giugno 2024, ha previsto aumenti tabellari mensili dai 118,00 ai 301,00 euro, da erogare con le competenze del mese di ottobre.

Livelli CCNL 22/3/2012 Aumento Nuovo tabellare con
conglobamento del premio produzione
 H   3.005,00 289,68 3.294,68 
 G   2.505,00 244,49 2.749,49 
F 1.905,00 190,50 2.095,50
E3 1.505,00  301,00  1.806,00
E2 1.455,00 291,00 1.746,00
E1 1.405,00 145,56 1.550,56
D3 1.355,00 141,06 1.496,06
D2 1.325,00 138,33 1.463,33
D1 1.285,00 134,80  1.419,80 
C 1.285,00 134,80 1.419,80
B 1.185,00 126,68  1.311,68
A 1.105,00 118,57 1.223,57

Quanto all’indennità del servizio notturno, è prevista una maggiorazione del 15% della quota oraria notturna non legata più al minimo di notti effettuate. Verrà inoltre riconosciuto un nuovo superminimo non inferiore a 40,00 euro mensili per i lavoratori assunti prima del 2012 che diventa non assorbibile ed un premio di anzianità pari a 40,00 euro mensili per 13 mensilità per i lavoratori che abbiano già maturato 10 anni di anzianità nella stessa azienda o gruppo, appartenenti ai livelli A, B, C, D1, D2, D3, E1, E2, E3.  
E’ stata infine demandata alla contrattazione aziendale un nuovo premio di produttività annuale, nonché fissati in 15 minuti i tempi di vestizione e migliorata la casistica di ricorso ai contratti a tempo determinato, e preso l’impegno a rivedere nel nuovo contratto l’istituto della malattia. 
Prevista per gennaio l’apertura inderogabile del tavolo di negoziazione per la stipula di un contratto unico di settore con le organizzazioni sindacali comparativamente e maggiormente rappresentative.